Imposta di successione: e la retroattività?
Dopo aver letto le interessanti opinioni di Lurati, Ambrosetti e Cattaneo sull’iniziativa sull’imposizione fiscale delle eredità multimilionarie penso i tempi siano maturi per approfondire un dettaglio tecnico.
Vorrei quindi qui parlare della tanto vituperata retroattività prevista dall’iniziativa costituzionale, così da poter poi finalmente concentrarci sulla questione etica di avere o no imposte di successione. Di cosa si tratta? C’è una norma transitoria nel testo dell’iniziativa che dice così: «Le donazioni sono addizionate retroattivamente alla successione dal 1. gennaio 2012» Ma cosa significa? Partiamo dall’inizio. L’iniziativa sull’imposizione di eredità milionarie propone che anche le donazioni sopra i 20.000 franchi vengano messe nel calderone per sapere a quanto ammonterà l’imposta. Il motivo è semplice: se io regalo 200.000 franchi a mio figlio per comprarsi casa è come se gli avessi anticipato una parte dell’eredità. Bisogna però notare (e qua Pontiggia si confonde, nel suo articolo di fondo del 14 febbraio) che anche le donazioni sono incluse nella famosa franchigia di 2 milioni di franchi (art. 129a cpv. 3 lett. a dell’iniziativa). Lo scopo della norma sulla retroattività diventa quindi chiarissimo.
La raccolta delle firme finirà nel febbraio del 2013. Se va tutto bene si voterà nel 2014 e quindi l’entrata in vigore sarà solo al 1. gennaio 2016. Da oggi quindi 4 anni, un periodo di tempo molto lungo. Siccome tutto il mondo è paese, è facile prevedere come i multimilionari toccati dall’iniziativa avrebbero approfittato di questo periodo per organizzare la loro successione donando tutti i beni ai potenziali eredi prima dell’entrata in vigore. Questo i promotori dell’iniziativa lo sapevano benissimo. Hanno quindi escogitato uno strumento che eviti questo «aggiramento» delle regole e della democrazia. Perché è di questo che stiamo parlando: nel momento in cui il popolo ha deciso di avere una giusta imposizione dell’eredità non è giusto che si utilizzino mezzucci per aggirare questa scelta democratica. Non per niente, a conferma di ciò, da settembre 2011 i notai e i registri fondiari hanno cominciato a lavorare senza sosta fino a capodanno e ci sono stati 1.000 casi di donazioni di fondi in più rispetto all’anno scorso!
Il fronte dei contrari all’iniziativa critica in modo pesante questo strumento, questo «scudo» della retroattività. Dicono che è immorale e paradossale. Ma così non è. Perché è proprio un compito del legislatore riuscire a far sì che la volontà popolare sia rispettata. E poi, a osservare ancora meglio, possiamo notare come questa «retroattività» in realtà sia un effetto anticipato «mascherato» (come ben dice Lurati). Perché la cancelleria federale ha pubblicato l’iniziativa sul Foglio federale il 16 agosto 2011. E quindi da quella data è noto a tutti che dal 1. gennaio 2012 c’è la grande probabilità che le donazioni siano messe in conto nel calderone dell’imposta di successione futura.
Non si inganna nessuno.
Per concludere, vorrei far notare che c’è chi critica addirittura la costituzionalità di una tale norma. Anzitutto mi si deve spiegare come una norma costituzionale possa essere anticostituzionale… Ma, se proprio si vuole essere pignoli, la liceità è data anche dal contesto giuridico. La retroattività amministrativa non va contro i diritti dell’uomo (l’art. 7 Carta europea dei diritti dell’Uomo la vieta solo nel diritto penale) e la giurisprudenza la permette nell’ambito fiscale, a patto che ci sia una norma costituzionale (come in questo caso) e che serva a garantire la parità di trattamento, ciò che evidentemente fa per coloro che muoiono, ma che non sono stati furbetti donando tutto prima. Ma ancor più importante è notare una volta in più che solo le donazioni, e non le successioni, sono toccate da questa «retroattività».
Quindi se un facoltoso multimilionario viene a mancare prima del 2016 non vi sarà nessuna imposta sulla sua eredità. E nemmeno sulle sue donazioni, a meno che abbia donato più di 2 milioni di franchi.
Filippo Contarini, giurista, Porza
Pubblicato sul CdT del 25.2.2012